Assegno Ponte: i primi chiarimenti dell’INPS

Dopo l’annuncio dell’entrata in vigore dell’assegno ponte (leggi qui), l’INPS fornisce le prime disposizioni per l’invio della misura “Assegno temporaneo per figli minori” chiamato anche “Assegno Ponte”:

  • dal prossimo 1 luglio2021 sarà disponibile online la procedura di invio delle domande
  • La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web o i Patronati

Riferimenti  normativi: INPS – Messaggio numero 2331 del 17-06-2021.htm 

 

 

Principali caratteristiche dell'Assegno Ponte

 

Chi può ottenere l’assegno ponte?

Nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno familiare, con figli minori a carico e con un ISEE inferiore a € 50.000 annui

IMPORTANTE: se non hai il calcolo dell’ISEE attivati subito per richiederlo al tuo CAAF di riferimento (vedi qui i contatti del nostro CAAF)

 

Quanto spetta?

Dipende dal numero di figli minori a carico e dal livello ISEE: si va da un minimo di € 30 ad un massimo di € 217,8 al mese per ogni figlio minore a carico.

 

Scadenze

Per le richieste che perverranno entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021

Dal 1 ottobre 2021,  il sostegno spetterà dal mese di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2021.

L’invio potrà essere fatto tramite il Patronato (qui i contatti del nostro Patronato INAPA) oppure online.

 

Cumulabilità

L’assegno “ponte” è cumulabile con altre misure a favore dei figli (incluso l’Assegno Unico Provinciale AUP) e con il reddito di cittadinanza

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.06.2021

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