Cessioni del credito: le nuove regole in G.U.

In attesa anche del nuovo decreto con i massimali di spesa per il Superbonus (leggi qui Superbonus, ecco i tetti massimi di spesa: firmato il Decreto – Associazione Artigiani Trentino l’anticipazione), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto “Antifrodi” che sblocca e aggiorna le modalità di cessioni del credito.

Ecco cosa prevede:

 

Cessioni del credito

Le cessioni del credito multiple adesso sono tornate e sarà nuovamente possibile cedere il credito anche se solo per tre volte e con paletti più stringenti.

 

Il meccanismo delle tre cessioni

La prima volta la cessione sarà libera, ma dalla seconda in poi sarà possibile cedere il credito solo in favore di

  • banche;
  • imprese di assicurazione e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare nel nostro Paese.

 

Stop a cessioni parziali dopo prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Altra novità importante riguarda il fatto che il credito maturato dagli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus casa non possa essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni e di risalire in qualsiasi momento al primo cedente, ma anche al primo cessionario.
Le modalità attuative della cessione e la tracciabilità del credito di imposta saranno definite con un apposito provvedimento.

 

Sanzioni più severe per gli asseveratori

Infine nel Decreto vengono pesantemente inasprite le sanzioni nei confronti di chi deve operare i controlli e, in caso di falsa asseverazione, viene prevista la reclusione da 2 a 5 anni e una sanzione da 50mila a 100mila euro.

Tali nuove disposizioni sono in vigore dal 26 febbraio u.s.

 

Appalti sopra ai 70mila euro: bonus riconosciuti solo a imprese regolari e qualificate

Con il nuovo Decreto, inoltre, i bonus per i lavori edilizi potranno essere riconosciuti solo se gli interventi vengono eseguiti da imprese che dichiarano di applicare i contratti del settore, indicandoli sugli atti di affidamento dei lavori e sulle fatture. L’obbligo si applicherà ai lavori edili di importo superiore ai 70.000 euro e avviati a partire dal 27 maggio 2022.

Ulteriori dettagli saranno forniti in occasione dell’effettiva entrata in vigore.

Ricordiamo tuttavia che per tutti gli appalti privati di edilizia di importo superiore a € 70.000 è già in vigore l’obbligo del DURC di congruità (vedi qui gli approfondimenti).  

Leggi qui il testo del nuovo Decreto Antifrodi

Ricordi? Avevamo dato subito notizia dello stop alla cessione multipla del credito in questa audio-news

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.02.2022

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