Emergenza coronavirus: chiarimenti per le imprese boschive

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 26 MARZO 2020

 

Ecco alcuni chiarimenti per le attività delle imprese boschive, alla luce di quanto indicato nel DPCM 22 marzo 2020 e quanto comunicato dal Dipartimento Sviluppo Economico della PAT in accordo con il Servizio Foreste e fauna PAT,

 

Chi può lavorare?

Al fine di contenere il propagarsi del virus e limitare al minimo gli accessi alle strutture sanitarie dovuti agli infortuni sul lavoro l’attività delle imprese forestali è sospesa.

Possono continuare l’attività le imprese boschive purché il legname del cantiere in cui si opera sia destinato esclusivamente e direttamente ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Il legname può quindi essere destinato a:

  • Cartiere
  • Aziende produttrici di imballaggi
  • Cippato per uso energetico

Ferma restando la necessità della fornitura delle filiere, nei lotti ordinari la produzione di cippato è consentita utilizzando solamente il materiale già disponibile in cantiere forestale o in piazzale. È altresì consentita nei casi in cui il cippato sia l’unico prodotto ottenibile dall’utilizzazione del lotto.

I cantieri e la fornitura di materiale possono restare attivi anche qualora, l’invio del legname agli impianti di trasformazione di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, avvenga tramite intermediari commerciali e proprietari forestali. In questo caso la logistica di movimentazione del materiale deve essere chiaramente documentata. Dovranno essere resi noti i contratti di fornitura stipulati tra commerciante/proprietario e attività di trasformazione (cartiera, azienda produttrice di imballaggi, centrale a biomasse) così come il contratto di affidamento dell’utilizzazione tra commerciante/proprietario e ditta di utilizzazione. Anche in questo caso il trasporto del materiale legnoso deve essere destinato all’utilizzatore finale.

Il legname ed il cippato necessari a soddisfare i contratti di fornitura alle filiere sopra elencate, possono essere temporaneamente stoccati in piazzali intermedi per il tempo strettamente necessario alla Preparazione dei carichi in consegna e per le operazioni di trasbordo.

Si ricorda inoltre che anche i lavori svolti per conto degli Enti pubblici devono sottostare alle presenti indicazioni. Anche in questo caso le utilizzazioni potranno continuare solamente se funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Sono sospesi i cantieri per la produzione di legname da opera.

Il taglio e la produzione di legna da ardere, è sospesa.

È invece ammesso il commercio all’ingrosso di combustibili solidi.

 

Cosa devo fare per essere in regola?

L’azienda boschiva interessata a proseguire l’attività dovrà richiedere all’utilizzatore finale, o all’intermediario, una dichiarazione in cui viene esplicitata la necessità dell’approvvigionamento del materiale per poter mantenere attivo il ciclo produttivo.

L’azienda interessata dovrà trasmettere un’email al seguente indirizzo prefetto.pref_trento@interno.it e una PEC all’indirizzo protocollo.comgovtn@pec.interno.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura “D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Comunicazione attività”.

La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • Sede dell’attività produttiva
  • Tipologia di attività
  • Indicazione del cantiere/lotto in cui si vuole lavorare
  • Imprese, intermediari e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite
  • Recapito telefonico da contattare

Solo nel caso del cippato, come luogo di produzione può essere indicato “Provincia autonoma di Trento” al posto dei singoli lotti di provenienza. Rimane comunque necessaria la precisa individuazione della destinazione finale del materiale e gli eventuali intermediari.

Le imprese le cui attività non sono sospese e hanno presentato la sopracitata comunicazione o richiesta di autorizzazione dovranno altresì autodichiarare – ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s m.e i. – di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra i Governo e le parti sociali.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO.

 

Una copia della comunicazione dovrà sempre essere disponibile anche nel cantiere per eventuali controlli assieme a una copia contratti commerciali commesse, ovvero una copia dei documenti di trasporto.

SI RICORDA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI SARANNO POI VERIFICATE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI

Le presenti indicazioni interpretative sono state formulate tenendo conto delle informazioni disponibili al 26/03/2020. Futuri nuovi provvedimenti, emanati dalle Autorità amministrative nazionali o territoriali, dovranno essere attentamente valutati per assicurarne la corretta applicazione.

 

ESEMPIO:

Qualora l’azienda produttrice di imballaggi stia per terminare le scorte e per poter continuare ad operare necessiti di materiale può avvalersi delle imprese boschive per la fornitura del legname necessario.

L’impresa boschiva per operare dovrà essere in possesso di un’apposita richiesta da parte della segheria, inviare la comunicazione al Commissariato del Governo e tenere copia di tutta la documentazione sul cantiere.

Il materiale potrà essere fornito prelevando tronchi dalle aree di deposito (già allestito) oppure l’impresa boschiva potrà tagliare e allestire nuovo materiale purché questo materiale venga fornito direttamente all’impresa di imballaggio, anche tramite intermediari.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.03.2020

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