DL Sostegni Bis: novità in materia di lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da “Covid-19” per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Di seguito si illustrano le novità più rilevanti del nuovo decreto in tema di Lavoro in vigore dal 26 maggio 2021.

 

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e blocco licenziamenti

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO potranno:

  • richiedere, a decorrere dal 1°luglio, la cassa integrazione ordinaria con le causali e le regole di fruizione tradizionali, senza:
    • utilizzare più quella con causale Covid;
    • addebito del contributo addizionale.

In alternativa

  • potranno ricorrere ad un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga(alternativo ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (non Covid) previsti dal d.lgs. n. 148/2015) per una durata massima di 26 settimane nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.

 

L’utilizzo di tale strumento è subordinato a due condizioni:

  • riduzione di fatturato nel primo semestre 2021 pari al 50% rispetto al primo semestre del 2019;
  • sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid-19.

 

Per le imprese che dal 1° luglio 2021 richiedono i trattamenti ordinari di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, resta precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività che non prevedano un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.

 

Contratto di rioccupazione

Viene introdotto, in via sperimentale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, ovvero un contratto di lavoro a tempo indeterminato volto a incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

Condizione per l’assunzione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto che, altrimenti, prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento al datore di lavoro, esclusi quelli agricoli e domestici, di uno sgravio contributivo totale, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto del c.d. Temporary Framework e per la sua effettiva fruizione è quindi necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

11.06.2021

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani