Lavoro a chiamata nel trasporto: solo per addetti al carico e scarico

Lavoro intermittente e contrattazione collettiva

Il lavoro intermettente è una tipologia di contratto che consente al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Vi si può ricorrere solo in specifici casi (lavoratori con meno di 24 anni purché le prestazioni lavorative siano svolte entro i 25 anni, lavoratori con più di 55 anni, specifiche casistiche previste dalla norma di riferimento, il Regio Decreto n. 2657 del 1923)

Sta circolando la (buona) notizia che i contratti collettivi non possono vietare il lavoro intermittente, mentre possono specificare le situazioni, cioè le esigenze, che ne giustificano il ricorso.

Questo è infatti quanto stabilisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare di pochi giorni fa , anche sulla base di una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29423 del 13 novembre 2019)

Si potrebbe quindi pensare che sia più facile ricorrere a questa forma di contratto.

 

Nel settore dell’autotrasporto tutto ciò è vero solo in parte! Vi spieghiamo il perché.

Come detto poco sopra, la contrattazione collettiva può definire quali sono le esigenze per cui è consentita la stipula del contratto intermittente.

Nella contrattazione collettiva riferita all’autotrasporto però non ci sono indicazioni circa tali esigenze.

Di conseguenza la norma di riferimento è il Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che specifica quali attività possono essere considerate di tipo discontinuo. Al punto 8 della tabella allegata al Regio Decreto troviamo personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

Il problema è nella punteggiatura.

Per come è scritto il passaggio, infatti, – e come lo stesso Ministero ha chiarito –  la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, con esclusione quindi delle altre attività nell’ambito del trasporto, comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

 

Per chiarimenti

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Deborah Battisti: 0461803729 – d.battisti@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.02.2021

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