Legge di Bilancio 2023: le principali novità per i datori di lavoro

La nuova Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità anche per i datori di lavoro con dipendenti: vediamo in sintesi i contenuti delle misure più rilevanti, in attesa delle circolari operative per i vari provvedimenti.

 

Riduzione imposta sostitutiva per premi di produttività

Ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Confermato il limite di reddito agevolato, pari a 3.000€, innalzato a 4.000€ in caso di partecipazione paritetica dei lavoratori.

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

In favore dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici) la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è prorogata secondo le seguenti aliquote:

  • 2% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692€ euro per 13 mensilità (34.996€);
  • 3% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923€ per 13 mensilità (24.999€).

 

Esonero contributivo per i percettori del reddito di cittadinanza

Ai datori di lavoro privati che, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimi di importo pari a 8.000€ su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Esonero contributivo per giovani under 36

Prorogato per tutto il 2023 l’esonero contributivo totale per le assunzioni di giovani under 36, per un periodo massimo di 36 mesi – elevato a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttive ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno – e con un limite massimo di importo elevato a 8.000€ annui (il precedente limite era fissato a 6.000€).

L’esonero è riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1°gennaio e fino al 31 dicembre 2023.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Congedo parentale

Viene aggiunto un mese in più di congedo parentale (ex facoltativa) all’80% (anziché al 30%) della retribuzione da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento) riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

 

Lavoro agile per i soggetti fragili

Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Nello specifico, si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche facendo svolgere a lavoratore una diversa mansione purché sia compresa nella stessa categoria di inquadramento, come definita dal contratto di lavoro e senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

 

Novità inerenti le prestazioni occasionali

La norma interviene sulla disciplina del contratto di prestazione occasionale nell’ottica di rendere più flessibile l’utilizzo di questo tipo di contrattazione:

In particolare si prevede:

  • l’innalzamento da 5.000 a 10.000€ del limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun utilizzatore. Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, rimane invece fermo il limite di 5.000€ di compensi complessivi;
  • l’ampliamento della possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il precedente limite era di 5 dipendenti).

Per il settore agricolo si introduce una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate di effettivo lavoro per ciascun lavoratore.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per donne svantaggiate

Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 annui, per le assunzioni di donne svantaggiate a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, effettuate nel 2023.

Le donne assunte devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

  • 50 o più anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici con un’accentuata disparità di genere (il tasso di disparità uomo-donna deve superare di almeno il 25% la disparità media uomo-donna) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

17.01.2023

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