Validità comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
L’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/13, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 181/00, ha disposto che “sono valide, ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province” tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Read more