Patente a crediti: pubblicato il Regolamento, in attesa dell’attivazione del portale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso venerdì 20 settembre il Decreto che stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti nei cantieri.
In particolare, il nuovo decreto introduce il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Pubblicata anche la circolare dell’Istituto Nazionale del Lavoro che fornisce le prime indicazioni operative.
Siamo ora in attesa dell’attivazione del portale online che darà la concreta possibilità di presentare la domanda: il portale dovrebbe essere attivo dal 1° ottobre 2024.
Nell’attesa dell’attivazione del portale è comunque possibile richiedere la patente a crediti tramite autodichiarazione – che, si ricorda, è resa con la responsabilità penale di quanto dichiarato – da inviare a mezzo PEC.
Chi è soggetto alla patente a crediti?
A decorrere dal 1° ottobre 2024 saranno soggetti alla patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024).
L’obbligo riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle individuali senza dipendenti, ma anche tutte le aziende e lavoratori autonomi che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Restano esclusi:
- coloro che effettuano mere forniture (senza posa in opera) oppure
- prestazioni di natura intellettuale;
- coloro che possiedono la qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III classifica (indipendentemente dalla categoria di appartenenza).
Requisiti per il rilascio della patente a crediti
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti, che sono autodichiarabili dall’azienda:
a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b – adempimento degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico della Sicurezza, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro;
c – possesso del D.U.R.C. in corso di validità;
d – possesso del documento di valutazione dei rischi (per le sole imprese con dipendenti);
e – possesso del D.U.R.F. – nei soli (rari) casi in cui è obbligatorio;
f – avvenuta designazione del R.S.P.P. – per le sole imprese con dipendenti.
Ricordiamo che il rilascio è automatico. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
In ogni caso, tra il momento di presentazione della domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Ricordiamo altresì che è prevista una revoca della patente in caso di presentazione di dichiarazione non veritiera sui requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca, può essere richiesta una nuova patente.
Modalità di presentazione della domanda
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o Carta di identità elettronica. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.
Nell’attesa dell’attivazione del portale (che dovrebbe essere operativo a partire dal prossimo 1° ottobre) è previsto un periodo transitorio valido fino al 31 ottobre 2024 entro il quale sarà possibile operare in cantiere utilizzando un’autocertificazione temporanea trasmessa via PEC, redatta su specifica modulistica.
Da oggi – al 31.10.2024
Nell’attesa dell’attivazione del portale online è già da ora possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
NOTA BENE: l’autocertificazione è valida fino al 31/10/2024 e non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 1° novembre 2024
Scarica qui il modello di dichiarazione – Si ricorda che la dichiarazione è resa con la responsabilità penale di quanto dichiarato. Si raccomanda alle imprese di verificare il reale possesso dei requisiti dichiarati
Dal 1° novembre in poi
A partire dal 1° novembre prossimo non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
L’ottenimento di ulteriori crediti
Il decreto prevede una serie di casistiche che consentono l’attribuzione di ulteriori crediti rispetto ai 30 iniziali, entro un massimo di 100 crediti, che valorizzano:
- la storicità delle aziende (in base alla data di iscrizione in C.C.I.A.A.);
- gli interventi e gli investimenti delle imprese in tema di salute e sicurezza;
- il numero dei dipendenti;
- il possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano Edile;
- attività, certificazioni, investimenti e formazione specifica.
Previsto inoltre un incremento automatico del punteggio successivamente al rilascio della patente: 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, fino ad un massimo di 20 crediti
I crediti aggiuntivi sono attributi al momento di presentazione della domanda, se i requisiti sono già in possesso del richiedente. Se i requisiti aggiuntivi sono ottenuti dopo il rilascio, verranno rilasciati previa presentazione telematica della documentazione.
NOTA BENE: La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire
Scarica qui la tabella che prevede quali ulteriori crediti è possibile ottenere
Perdita dei crediti
Ai sensi della normativa vigente è previsto un elenco di violazioni della normativa della sicurezza che comportano la decurtazione dei crediti della patente a crediti che varia da 1-5 crediti.
I punti vengono altresì decurtati in caso di infortuni gravi, con decurtazioni che variano da 5-20 crediti, oltre che per malattia professionale del lavoratore dipendente (10 crediti)
Modalità di recupero dei crediti decurtati
È possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione, sia da parte dei responsabili delle violazioni che dei lavoratori del cantiere presso il quale si è verificata la violazione.
Sono inoltre necessari eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
Quali sanzioni se si interviene nei cantieri senza la patente?
Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Scarica qui il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024