Superbonus 110%: le ultime novità

L’approvazione della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti modifiche al Superbonus 110%: oltre infatti ad allungare la scadenza del provvedimento, la Finanziaria ha ampliato significativamente l’ambito di applicazione della misura.

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La proroga della scadenza

L’applicazione della detrazione al 110% è stata prorogata fino al 30 giugno 2022.

Va inoltre ricordato come il Superbonus spetti anche per le spese sostenute tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 ma solo per interventi effettuati da condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Ripartizione della detrazione

La detrazione spettante ai lavori oggetto di Superbonus deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
In quattro quote annuali di pari importo, invece, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

 

Ampliamento dell'ambito applicativo

L'unico proprietario

È stato superato uno dei nodi più dibattuti del Decreto Rilancio riguardo il Superbonus: ora tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Coibentazione del tetto e volumi riscaldati

La maggiorazione della detrazione al 110% viene estesa alle spese sostenute per interventi di coibentazione del tetto anche se questo non delimita la superficie disperdente di un locale sottotetto.

Edifici privi di attestato di prestazione energetica

Possono beneficiare del superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) ad esempio perché sprovvisti di copertura o di un muro perimetrale, purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento dell’involucro, raggiungano una classe energetica A.

Edifici con unità immobiliare funzionalmente indipendente

Le norme appena approvate chiariscono che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata, in proprietà esclusiva, di almeno tre tra le seguenti installazioni:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

 

La legge n. 178/2020 supera così un altro elemento molto controverso presente nelle precedenti formulazioni dei requisiti per l’accesso al Superbonus in cui, per unità indipendenti, ci si riferiva solo a quelle con accesso autonomo, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consentisse l’accesso da una strada o da un cortile anche di proprietà non esclusiva.

Ulteriori tipologie di lavori trainanti

Se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche) la Legge n.178/2020 possono beneficiare della detrazione al 110% anche:

  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (ad es. i garage); la normativa originaria premiava soltanto quelli installati direttamente sugli edifici oggetto di Superbonus.

Limiti di spesa per le colonnine elettriche

Tra gli interventi trainanti, ammessi alla detrazione al 110% vi è l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

La Legge n. 178/2020 ha fissato i seguenti limiti di spesa:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Obbligo di assicurazione per i professionisti

Circa l’obbligo di assicurazione per i professionisti che rilasciano asseverazioni per interventi oggetto di superbonus – altro aspetto molto contestato della norma originaria – viene ora specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrarne una già esistente, a condizione che la polizza stipulata preveda la copertura del rischio di asseverazione con un massimale comunque non inferiore a 500mila euro.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.01.2021

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