Superbonus e bonus edilizi: definitivi chiarimenti sull’attestazione SOA

Nella conversione in legge del Decreto blocca cessioni, con una interpretazione autentica proprio in sede di conversione del D.L. n.11/2023, vengono fornite importanti precisazioni e chiarimenti sull’attestazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni fiscali (superbonus 110%, ma anche bonus casa 50%, sisma bonus, ecobonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche) e per esercitare (dove possibili) l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito.

E’ stato in particolare precisato che il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto.

Vengono così definitivamente superati i dubbi che erano lasciati anche dal precedente parere rilasciato dalla Commissione sui Lavori pubblici (vedi poi l’articolo di approfondimento)

La legge, inoltre, precisa che non è necessaria alcuna certificazione SOA per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Da ultimo, si ribadisce che, per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente documentare al committente, o all’impresa appaltatrice, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’ottenimento dell’attestazione SOA sottoscritto entro il 1° gennaio 2023 (e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto).

Per contratti sottoscritti successivamente, si ricordano le scadenze già previste dalla normativa vigente.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva fornito importanti precisazioni sulle categorie e classificazioni ritenute idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi (leggi l’articolo di approfondimento).

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.04.2023

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REFERENTE

Marzia Albasini
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