Superbonus e bonus edilizi: primi importanti chiarimenti sull’Attestazione SOA

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha finalmente offerto importanti chiarimenti in merito alla qualificazione SOA delle imprese per l’accesso ai benefici fiscali. (Vedi qui la precedente news sul tema).

In primis, il chiarimento appare offrire l’importante apertura secondo la quale l’attestazione SOA è obbligatoria solo per contratti di appalto e di subappalto di importo superiore a 516.000,00 euro. In tal senso appare quindi superato il dubbio che l’importo di Euro 516.000 sia riferito all’importo del singolo affidamento.

La commissione si è basata sull’importante premessa per cui l’obbligo di qualificazione SOA è stato previsto per garantire che l’esecuzione degli interventi ammessi ad usufruire degli incentivi fiscali (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, fotovoltaico, colonnine di ricarica, bonus barriere architettoniche) debba essere affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza. L’attestazione SOA, quindi, sarebbe uno strumento a garanzia della qualità soprattutto per gli interventi di maggiore rilevanza economica.

Su tale assunto, ha concluso che non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata. Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Dal parere si ricavano importanti chiarimenti:

Non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire.

Possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Non sarà inoltre necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica, a prescindere dall’importo del singolo contratto.

Applicazione temporale dell’obbligo.

Nel chiarimento è inoltre riepilogata l’applicazione temporale dell’obbligo valido per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro:

  • per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 ma con lavori terminati entro il 31 dicembre 2022: le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito;
  • per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022: a decorrere dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici devono dimostrare il possesso della certificazione SOA; oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, possono dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data;
  • per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori: dimostrare il possesso della certificazione SOA; oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
  • per i contratti di appalto/subappalto di lavori sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.

Esclusioni

L’obbligo di attestazione SOA non si applica nei seguenti casi:

  • contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.

Si ritiene che, in ogni caso, l’attestazione SOA sia obbligatoria solo per contratti di appalto e di subappalto di importo superiore a 516.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito del parere della commissione dovrebbe diramare un proprio parere. Allo stesso modo, si auspica un chiarimento normativo, di cui vi terremo aggiornati.

Scarica qui la risposta n. 1 del 20 marzo 2023

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.03.2023

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REFERENTE

Marzia Albasini
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