Paghe e consulenza del lavoro

25.11.2014

Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» – Chiarimenti

Con l’interpello di data 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In dette ipotesi, precisa il Ministero, non si applica la maxi sanzione per lavoro nero né il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e neppure le sanzioni legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; ciò, in quanto esiste una «tracciabilità» dell’esistenza dei rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero tout court. L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa riscontrare anche la fattispecie del «lavoro nero» per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/ 2008. Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, se manca la forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414, cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre «automatica», potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al giudice. Ciò, in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare - ossia quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) - ovvero, come già chiarito, quando il distacco sia «illecito», quindi avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto in parola che introduce i noti requisiti dell’interesse e della temporaneità del distacco. Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, spiega il Ministero, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che tutti gli atti compiuti dal somministratore - distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In questi casi, di conseguenza, è da ritenersi esclusa «in radice» la possibilità di applicare le sanzioni per lavoro «nero» e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Al di là delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore, trattandosi, in entrambi i casi, di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento determina una peculiarità della fattispecie a cui corrisponde una specifica disciplina sanzionatoria essendo il bene giuridico tutelato diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro «nero » o da quelle legate all’assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, peraltro, esiste una «tracciabilità» dell’esistenza del rapporto di lavoro ed anche dei relativi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro «nero» tout court. Con l’ulteriore conseguenza, conclude il Ministero, della impossibilità di applicare sia le sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia quelle per lavoro «nero» o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. ____________________ Riferimenti per la notizia: Read more

12.11.2014

Ministero Lavoro: dimissioni della lavoratrice madre-lavoratore padre

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 7 novembre 2014, ha risposto ad un quesito di ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c. In particolare, l’istante chiede se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. La risposta in sintesi del Ministero: “…In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. La disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, …, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.”. _______________ Riferimento per la notizia: Read more

12.11.2014

Ministero Lavoro: lavoro intermittente – settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 7 novembre 2014, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente. In particolare, l’istante chiede se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO. La risposta in sintesi del Ministero: “… Ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012. In altri termini i datori di lavoro interessati sono: quelle iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi; quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.”. Read more