Contratto a chiamata per autisti: no se hanno tra 25 e 55 anni

La norma si applica a tutti i settori, anche a quelli che non applicano il contratto del trasporto merci

Lo scorso lunedì 8 febbraio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso nota una circolare nella quale tratta il tema del lavoro con contratto a chiamata (tecnicamente noto come lavoro intermittente) nell’autotrasporto.
 Ne avevamo già dato notizia con questa news.

La circolare stabilisce che la discontinuità prevista al punto 8 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923 è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, con “esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

Questa interpretazione vale per tutti i settori che si avvalgono di autisti con contratto a chiamata (o intermittenti) ,salvo che questi ultimi non siano stati assunti per ragioni soggettive.

 

In azienda ho un contratto a chiamata per un autista di età compresa tra 25 e 55 anni.
Cosa devo fare?

Ti invitiamo a sospendere immediatamente il contratto interessato (sostanzialmente non “chiamando” l’autista al lavoro), ed a contattarci ai seguenti recapiti:

 

Per le aziende con Servizio Paghe rivolgiti ai tuoi consulenti:

Franca Devigili – 0461803710 – f.devigili@artigiani.tn.it

Mattia Claus – 0461803923 – m.claus@artigiani.tn.it

Lorenzo Mittempergher – 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it

 

Per le aziende associate contatta:

Area Contrattazione e Politiche del Lavoro:

Deborah Battisti: 0461803729 – d.battisti@artigiani.tn.it

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.02.2021

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