La tracciabilità dei flussi finanziari

Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?

La normativa è contenuta nei seguenti articoli:
– nell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
– nell’articolo 6 della stessa Legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
– nell’articolo 6 del Decreto Legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3

Qual è la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?

La tracciabilità dei flussi finanziari è finalizzata a contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

Cosa prevede la normativa?

La normativa vieta il ricorso alla modalità di pagamento in contanti e richiede la piena tracciabilità dei flussi finanziari, prevedendo, in particolare, i seguenti obblighi:
a) utilizzo di uno (o più) conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. In sostanza, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. Sul conto corrente dedicato potranno, quindi, transitare operazioni inerenti più commesse, sia pubbliche che private, ma nessuna operazione in contanti. Su tale conto corrente dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi alle commesse pubbliche: sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici.
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

A chi si applica la nuova normativa?

Gli obblighi si applicano agli Appaltatori, nei rapporti con la Stazione appaltante ed anche nei rapporti con i Subappaltatori e con i Subcontraenti della filiera delle imprese, fornitori compresi. E valgono anche per i Concessionari di finanziamenti pubblici.
Si applica a tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; contratti di partenariato pubblico – privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
L’intento del legislatore è quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutta la “filiera delle imprese”, interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.
La normativa si applica, quindi, a tutti i contratti che abbiano un collegamento diretto con l’oggetto del contratto principale e sono pertanto obbligati tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto.
A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nei raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) e nei consorzi?

Si. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010. Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un’organizzazione o un’associazione degli operatori economici riuniti, pertanto ognuno di essi conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. La mandataria quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
La medesima disciplina si applica ai consorzi. Il Consorzio quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le proprie consorziate le clausole di tracciabilità

Quali sono gli strumenti di pagamento consentiti?

Mentre la Legge n. 136/2010 si limitava a consentire l’utilizzo del bonifico bancario o postale, il Decreto legge n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, “purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni”.
L’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici ha precisato che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche). L’Autorità evidenzia, tuttavia, come sussista in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.
Diversa, invece, appare la situazione che connota il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti), che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità in quanto non è materialmente idoneo a contenere i codici CIG e CUP. Vale peraltro la pena precisare che tale strumento dovrebbe essere utilizzabile laddove sia utilizzato per operazioni in cui non è obbligatorio indicare i codici CIG e CUP (per esempio per pagamenti in favori di gestori di servizi pubblici quali energia elettrica, telefonica, etc.)
L’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici ha chiarito che l’utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti destinatari non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
Si sottolinea, peraltro, che è onere dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi.

Sono consentiti pagamenti in contanti per le spese generali?

No. Sono consentite spese giornaliere, per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, per importi inferiori o uguali a 1.500 euro. Restano tuttavia fermi il divieto di utilizzo del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

E’ possibile creare un Fondo Cassa?

Si. L’eventuale costituzione di un fondo cassa a cui attingere per le spese giornaliere deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, salvo sempre l’obbligo di rendicontazione.

Che cosa sono il codice CIG e il codice CUP ?

Il codice CIG – Codice Identificativo di Gara – è il codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto ed è divenuto ora obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta.
Il codice CUP – Codice Unitario di Progetto, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio solamente con riguardo ad “ogni nuovo progetto di investimento pubblico”(art. 11 della Legge n. 3/2003).
Viene precisato che, in regime transitorio e sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (causale del versamento).
Tali codici, qualora non conosciuti, devono essere richiesti alla Stazione appaltante.

Cosa si intende per tracciabilità attenuata?

Si intende una forma semplificata di tracciabilità per casi specifici, in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l’indicazione dei codici CIG e CUP.
In particolare, possono rientrare nel regime di tracciabilità attenuata i seguenti casi:
– spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010: pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche
– spese degli operatori di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010: spese giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa
– utilizzo di carte carburante; (par. 6.2 Determinazione ANAC n. 4/2011)
– contratti di mutuo (par. 3.1 Determinazione ANAC n. 4/2011)
– pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione (par. 6.2 Determinazione ANAC n. 4/2011)

E’ consentito agli operatori l’uso di assegni bancari e postali?

L’utilizzo di assegni bancari e postali è molto limitato.
È ammesso solamente per le spese indicate all’art. 3, comma 2, della legge n. 136/2010 (vedi domanda precedente) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate:
– i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
– il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
– gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Quali sono le comunicazioni obbligatorie e quali sono i relativi termini ?

E’ stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla Stazione appaltante:
– gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
– le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’onere di comunicazione deve essere adempiuto entro 7 giorni dall’apertura del conto corrente, oppure dalla prima utilizzazione del conto corrente per operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Ai sensi dell’art. 6, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00.- a 3.000,00.- euro.

E’ necessario aprire un NUOVO conto corrente ?

No. Gli operatori economici possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, purché si conformino alle condizioni normativamente previste, in particolare riferimento al divieto di utilizzo dei contanti (nemmeno in riferimento ad eventuali movimenti finanziari relativi a cantieri privati che dovessero transitare sul conto corrente dedicato).

Come si deve procedere nel caso in cui un pagamento si riferisca a più commesse ?

La legge impone il pagamento mediante il conto corrente dedicato per tutte le operazioni che riguardano gli appalti pubblici, siano essi pagamenti destinati a subappaltatori, a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi; destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche; in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali; in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi; riguardanti tributi o rientranti tra le spese generali.
La legge consente di utilizzare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili al contratto pubblico in essere e relativi anche a cantieri privati.
Eventuali pagamenti che riguardino diverse commesse devono essere effettuati e registrati per il totale dovuto, anche se l’importo non è riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto.

Cosa è necessario fare nei contratti?

La normativa impone l’obbligo di inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria e nel conseguente obbligo di applicare la normativa vigente.
In particolare, in tutti i contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori ed anche nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’inserimento di tale clausola deve essere verificato dalla Stazione appaltante.
L’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici ha allegato alla Determinazione n. 8 dd. 18.11.2010 degli esempi di clausole di tracciabilità da inserire nei contratti (Allegato 1).
Da ultimo, è previsto che l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattualeinformandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
In riferimento ai contratti che sono stati sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010 (che dovranno essere adeguati alla nuova normativa alla scadenza dei 180 giorni), saranno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita` previste dall`art. 3 della L.136/2010, anche se l’adeguamento non è formalizzato con uno specifico atto aggiuntivo.  

E’ possibile provvedere al reintegro dei conti correnti dedicati ?

La legge stabilisce che qualora per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Quali sono le sanzioni e da chi sono applicate ?

In ordine alle sanzioni previste dal decreto, che si riportano nella tabella sottostante, è stato chiarito che la competenza ad irrogarle spetta al Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante e che, contro la irrogazione della sanzione, è possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo ove ha sede l’Autorità che ha applicato la sanzione stessa.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI VEDI 

FAQ pubblicate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

Pubblicate le nuove LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Legge 136/2010 Piano straordinario contro le mafie

La tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come integrata e modificata dalla Legge n.217/2010

Tracciabilità dei flussi finanziari

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